Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. n° 1124 del 30.6.1965 obbligano i datori di lavoro a denunciare all’I.N.A.I.L. ed alla locale AUTORITÀ DI P.S. (al Commissariato di P.S. oppure, se la località non è sede di Commissariato, al Sindaco), entro 2 giorni dall’avvenuto incidente, ogni infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni, certificata da referto medico-legale.
La normativa vigente parifica, altresì, le ipotesi di mancata presentazione, di presentazione tardiva e di denuncia incompleta, prevedendo per tutti e tre i casi l’applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n° 561/93.
Il datore di lavoro dovrà ritirare presso l’I.N.A.I.L. l’apposito modello, compilarlo seguendo le istruzioni date dall’Ente, quindi presentarlo sia all’Ente stesso che all’Autorità di P.S..
