La separazione avviene nel momento in cui i coniugi formalizzano la decisione di separarsi, motivati da uno o più fatti che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151, 1°co.c.c.)
La cosiddetta “separazione di fatto”, cioè la spontanea interruzione della convivenza e coabitazione, anche se motivata da una decisione comune delle due parti, è considerata senza formalità giuridiche e pertanto non è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni necessari per avviare la pratica per il divorzio.
A differenza di questa, la separazione legale è riconosciuta al livello giuridico e provoca effetti che si manifestano tramite questioni patrimoniali, il diritto al mantenimento per il coniuge, diritto agli alimenti, l’assegnazione della casa e affidamento dei figli.
Per rendere ufficiale la separazione legale è necessario depositare il ricorso presso il Tribunale, anche senza un legale, dopo di ché sarà fissata un’udienza per procedere al tentativo obbligatorio di riconciliazione. E’ necessario presentarsi personalmente all’udienza davanti al presidente del Tribunale. Dalla data di presentazione all’udienza decorre il periodo necessario di tre anni per poter richiedere il divorzio.
La separazione legale può essere consensuale oppure giudiziale. Si parla di separazione consensuale nel caso in cui i due coniugi, in comune accordo tra loro, decidono di dividersi. L’accordo comune concerne tutte le questioni e materie della separazione: dai diritti di visita e mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa di famiglia. Nel caso non ci sia un comune accordo su uno o più argomenti si parla di separazione giudiziale, che pertanto, può essere richiesta anche soltanto da un coniuge e permette la possibilità di essere in seguito trasformata in consensuale, qualora si raggiungessero gli accordi comuni tra le parti in causa.
La separazione formalmente non pone fine al matrimonio, ma incide su alcuni vincoli: non esistono più gli obblighi di fedeltà, di coabitazione, né di comunione legale dei beni. Gli obblighi che riguardano l’istruzione e l’educazione dei figli, il mantenimento del coniuge, l’agire nell’interesse della famiglia ecc,, continuano a dover essere osservati. Inoltre, la separazione, a differenza del divorzio, non è definitiva a priori, ma contempla la possibilità di riconciliazione formalizzata, anche rilasciando una dichiarazione presso il Comune di appartenenza.
Quindi, la separazione (sia consensuale che giudiziale) ha come conseguenza principale lo scioglimento della comunione legale dei beni (se esistente). Ovviamente per la separazione consensuale sono i coniugi stessi che decidono l’accordo, il quale deve essere omologato da parte di un autorità giudiziaria. Diversamente, se si tratta di separazione giudiziale, i beni restano di proprietà comune, soltanto si scioglie il regime di comunione legale.
Oltre alle numerose variabili che provengono da una separazione (mantenimento, pensione di reversibilità, diritti successori…) si discute principalmente dell’abitazione familiare che, per consuetudine, viene assegnata dal giudice al coniuge che rimane come affidatario dei figli. Spesso nel caso in cui una delle parti non abbia propri redditi o fonti di mantenimento, il giudice stabilisce una somma che l’altro coniuge, sotto forma di assegno di mantenimento, corrisponde a quello più debole.
Se dovessero cambiare o sopraggiungere nuove circostanze nel corso della separazione è possibile chiedere, e successivamente modificare, le condizioni iniziali. Questo riguarda non solo la decisione dell’ assegno di mantenimento, ma anche le decisioni relative all’affidamento dei figli e casa familiare.
Come menzionato in precedenza, la presenza di un avvocato nella separazione consensuale non è obbligatoria, però è sempre consigliata per maggiore sicurezza. Nel caso di una separazione giudiziale (e ovviamente divorzio), il ruolo di un avvocato è obbligatorio. Spesso ci sono anche situazioni in cui tra i due coniugi uno è più debole e subisce decisioni affrettate e ingiuste, a volte anche per via di poca esperienza. Il ruolo dell’avvocato in queste situazioni può essere di vitale importanza, per poter agire nell’interesse di chi non è a conoscenza dei propri diritti. Allo stesso tempo, di fondamentale importanza sono i servizi territoriali di primo e secondo livello, laddove vengano coinvolti figli minori.
La cosiddetta “separazione di fatto”, cioè la spontanea interruzione della convivenza e coabitazione, anche se motivata da una decisione comune delle due parti, è considerata senza formalità giuridiche e pertanto non è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni necessari per avviare la pratica per il divorzio.
A differenza di questa, la separazione legale è riconosciuta al livello giuridico e provoca effetti che si manifestano tramite questioni patrimoniali, il diritto al mantenimento per il coniuge, diritto agli alimenti, l’assegnazione della casa e affidamento dei figli.
Per rendere ufficiale la separazione legale è necessario depositare il ricorso presso il Tribunale, anche senza un legale, dopo di ché sarà fissata un’udienza per procedere al tentativo obbligatorio di riconciliazione. E’ necessario presentarsi personalmente all’udienza davanti al presidente del Tribunale. Dalla data di presentazione all’udienza decorre il periodo necessario di tre anni per poter richiedere il divorzio.
La separazione legale può essere consensuale oppure giudiziale. Si parla di separazione consensuale nel caso in cui i due coniugi, in comune accordo tra loro, decidono di dividersi. L’accordo comune concerne tutte le questioni e materie della separazione: dai diritti di visita e mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa di famiglia. Nel caso non ci sia un comune accordo su uno o più argomenti si parla di separazione giudiziale, che pertanto, può essere richiesta anche soltanto da un coniuge e permette la possibilità di essere in seguito trasformata in consensuale, qualora si raggiungessero gli accordi comuni tra le parti in causa.
La separazione formalmente non pone fine al matrimonio, ma incide su alcuni vincoli: non esistono più gli obblighi di fedeltà, di coabitazione, né di comunione legale dei beni. Gli obblighi che riguardano l’istruzione e l’educazione dei figli, il mantenimento del coniuge, l’agire nell’interesse della famiglia ecc,, continuano a dover essere osservati. Inoltre, la separazione, a differenza del divorzio, non è definitiva a priori, ma contempla la possibilità di riconciliazione formalizzata, anche rilasciando una dichiarazione presso il Comune di appartenenza.
Quindi, la separazione (sia consensuale che giudiziale) ha come conseguenza principale lo scioglimento della comunione legale dei beni (se esistente). Ovviamente per la separazione consensuale sono i coniugi stessi che decidono l’accordo, il quale deve essere omologato da parte di un autorità giudiziaria. Diversamente, se si tratta di separazione giudiziale, i beni restano di proprietà comune, soltanto si scioglie il regime di comunione legale.
Oltre alle numerose variabili che provengono da una separazione (mantenimento, pensione di reversibilità, diritti successori…) si discute principalmente dell’abitazione familiare che, per consuetudine, viene assegnata dal giudice al coniuge che rimane come affidatario dei figli. Spesso nel caso in cui una delle parti non abbia propri redditi o fonti di mantenimento, il giudice stabilisce una somma che l’altro coniuge, sotto forma di assegno di mantenimento, corrisponde a quello più debole.
Se dovessero cambiare o sopraggiungere nuove circostanze nel corso della separazione è possibile chiedere, e successivamente modificare, le condizioni iniziali. Questo riguarda non solo la decisione dell’ assegno di mantenimento, ma anche le decisioni relative all’affidamento dei figli e casa familiare.
Come menzionato in precedenza, la presenza di un avvocato nella separazione consensuale non è obbligatoria, però è sempre consigliata per maggiore sicurezza. Nel caso di una separazione giudiziale (e ovviamente divorzio), il ruolo di un avvocato è obbligatorio. Spesso ci sono anche situazioni in cui tra i due coniugi uno è più debole e subisce decisioni affrettate e ingiuste, a volte anche per via di poca esperienza. Il ruolo dell’avvocato in queste situazioni può essere di vitale importanza, per poter agire nell’interesse di chi non è a conoscenza dei propri diritti. Allo stesso tempo, di fondamentale importanza sono i servizi territoriali di primo e secondo livello, laddove vengano coinvolti figli minori.
